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I requisiti per accedere al regime forfettario

In questo articolo ho introdotto il tema dei diversi regimi contabili, presentando una carrellata di quelli fra cui è possibile scegliere in base alla combinazione di forma giuridica e tipologia di attività.

Oggi analizzo il regime più semplice, ovvero il regime forfettario, che è stato pensato proprio per le piccole partite IVA. Infatti, oltre ad essere un regime accessibile soltanto ai professionisti e agli imprenditori individuali, il requisito principale per poter essere forfettari riguarda proprio l’ammontare dei ricavi o compensi realizzati l’anno precedente.

Nei prossimi paragrafi trovi spiegati uno per uno tutti i requisiti per usufruire di questo regime.

I requisiti dimensionali

Uno dei principali requisiti di permanenza nel regime forfettario è quello di non aver conseguito nell’anno precedente ricavi o compensi superiori a 85.000 Euro.

Fino al 2018 la soglia massima di ricavi era inferiore, e differenziata in base alla tipologia di attività svolta. Con la Legge di Stabilità per il 2019 il limite è stato reso unico per tutti e innalzato a 65.000 Euro. A partire dal 2023 il limite ha infine avuto un ulteriore incremento a 85.000 euro.

Oltre all’ammontare dei ricavi o compensi, c’è un altro requisito di permanenza nel regime legato alle dimensioni dell’attività. Infatti, le spese per lavoro dipendente e assimilato sostenute nell’anno precedente non possono essere superiori a 20.000 Euro.

Il limite relativo al valore dei beni strumentali, in vigore nei primi anni di applicazione del regime, è stato eliminato dalla Legge di Stabilità per il 2019.

La partecipazione in società e associazioni professionali

L’accesso e la permanenza nel regime forfettario non è possibile nel caso in cui si possiedano partecipazioni in:

  • società di persone (s.n.c. e s.a.s.);
  • associazioni tra professionisti;
  • imprese familiari.

Inoltre, non è possibile usufruire del regime forfettario nel caso in cui si abbia il controllo, diretto o indiretto, di una S.r.l. che svolge una attività riconducibile a quella svolta tramite partita IVA individuale. Le condizioni relative al controllo e alla tipologia di attività devono verificarsi entrambe, se si verifica una sola delle due è invece possibile accedere al regime forfettario.

Sia il requisito del controllo che quello della riconducibilità dell’attività hanno generato moltissimi dubbi in merito alla loro applicazione concreta. L’Agenzia delle Entrate ha infatti dovuto rispondere a tantissime richieste di chiarimenti su casi specifici.

Analizzando le risposte, si può concludere che il concetto di controllo deve essere interpretato in modo estremamente ampio. Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate ritiene che vi sia controllo con il possesso:

  • diretto del 51% delle quote della S.r.l., oppure
  • congiunto con i propri familiari del 51% delle quote della S.r.l., oppure
  • di una partecipazione di minoranza in presenza di un “controllo di fatto”, ad esempio se il soggetto forfettario è l’unico o principale fornitore della S.r.l., o emette nei suoi confronti la maggior parte delle proprie fatture.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’attività della S.r.l. è riconducibile a quella svolta dal soggetto forfettario se si verificano entrambe queste condizioni:

  • le attività appartengono alla stessa sezione Ateco;
  • il soggetto forfettario cede beni o presta servizi a favore della S.r.l., incluso il caso di compensi come amministratore della società.

Gli altri requisiti

Le altre condizioni che possono impedire l’applicazione del regime forfettario sono:

  • esercitare l’attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale o dei due anni precedenti (con l’esclusione di coloro che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni);
  • operare in settori che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • aver percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati superiori a 30.000 Euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato;
  • non essere residenti in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (a condizione di produrre nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto);
  • effettuare, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.

Se vuoi approfondire il tema del regime forfettario, in questo articolo ti spiego nel dettaglio come funziona il regime forfettario, così da avere gli strumenti per capire se, una volta rispettati i requisiti, ti conviene davvero accedere a questo regime.

GIULIA RONCORONI

Sono Giulia Roncoroni e il mio lavoro è accompagnarti nel lancio e nello sviluppo della tua idea di business.
Il mio obiettivo è far sì che le preoccupazioni e le difficoltà della partita Iva abbiano il più piccolo impatto possibile sulla tua quotidianità.
Così che tu possa usare il tuo tempo e le tue energie per sviluppare le tue idee e le tue creazioni, fare felici i tuoi clienti e, perché no, vivere la tua vita!