Le misure a sostegno della maternità non sono le stesse per chi ha partita IVA e per chi invece ha un lavoro dipendente. Inoltre, le tutele dipendono anche dalla specifica gestione previdenziale: INPS gestione separata, artigiani o commercianti o cassa di previdenza professionale.
In questo articolo vediamo nello specifico quali sono gli strumenti a sostegno della maternità e della famiglia in generale previsti per chi ha partita IVA. Alcuni dipendono dalla gestione previdenziale di appartenenza, mentre altri sono uguali per tutti.
Maternità e paternità per partite IVA
Per gli iscritti alle gestioni INPS (artigiani, commercianti o gestione separata) il congedo di maternità è obbligatorio e pari a 5 mesi complessivi. Il congedo parte 2 mesi prima del parto e prosegue nei 3 successivi. Se il medico certifica il buono stato di salute è possibile spostare il congedo in avanti di un mese, quindi 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo il parto.
La maternità può essere chiesta dal papà solo se è l’unico genitore ad occuparsi del bambino, quindi solo nei casi più gravi in cui la madre sia morta o gravemente inferma o se il tribunale ha disposto l’affidamento esclusivo.
Invece, la paternità obbligatoria, che per il 2021 è stata aumentata a 10 giorni (oltre ad 1 giorno aggiuntivo facoltativo), è un beneficio a favore dei soli papà lavoratori dipendenti.
L’importo dell’indennità di maternità è diverso a seconda della gestione previdenziale di appartenenza della propria partita IVA:
- per le iscritte alla gestione separata, l’indennità è pari all’80% del reddito dei 12 mesi precedenti la maternità
- per le iscritte alla gestione artigiani o commercianti, l’indennità è pari all’80% del reddito convenzionale stabilito annualmente dall’INPS (attualmente circa 49 euro al giorno)
Durante il periodo di maternità non è obbligatorio astenersi completamente dall’attività lavorativa, in quanto è difficile per un imprenditore o un professionista mettere del tutto in pausa la propria attività per 5 mesi.
Per quanto riguarda invece le professioniste iscritte a casse di previdenza private, ogni cassa ha un proprio regolamento che stabilisce tempi, importi e regole dell’indennità di maternità e paternità.
Il congedo parentale
Oltre alla maternità obbligatoria, i genitori hanno diritto ad usufruire del congedo parentale. Per gli iscritti alla gestione separata, il congedo parentale ha durata massima di 6 mesi, da utilizzare anche “a singhiozzo” nei primi tre anni di vita del bambino.
Per gli iscritti alla gestione artigiani o commercianti, invece, il congedo parentale ha durata massima di 3 mesi e deve essere usufruito entro il primo anno di vita del bambino.
Il congedo parentale può essere anche suddiviso a piacere tra mamma e papà, e il suo importo è diverso a seconda della gestione previdenziale di appartenenza:
- per gli iscritti alla gestione separata, l’indennità è pari al 30% del reddito dei 12 mesi precedenti
- per gli iscritti alla gestione artigiani o commercianti l’indennità è pari al 30% del reddito convenzionale stabilito annualmente dall’INPS (attualmente circa 49 euro al giorno)
Nel periodo di congedo parentale, a differenza della maternità, è obbligatorio astenersi completamente dal lavoro.
Bonus bebè
L’assegno di natalità (c.d. bonus bebè) è una misura introdotta qualche anno fa e rinnovata di anno in anno. Al momento, spetta per ogni figlio nato o adottato entro il 31 dicembre 2021. Il bonus bebè è una misura universale, che prescinde dalla gestione previdenziale di appartenenza.
Questo bonus spetta a tutti, senza limiti di reddito, ma l’importo è variabile a seconda del valore dell’Isee minorenni della famiglia:
- 1.920 euro, se l’Isee minorenni non supera i 7.000 euro annui
- 1.440 euro, se l’Isee minorenni è compreso fra 7.000 e 40.000 euro
- 960 euro, se l’Isee minorenni è superiore a 40.000 euro
In caso di figlio successivo al primo, l’importo dell’assegno di natalità è aumentato del 20%.
Bonus asili nido
Il bonus asili nido è un’altra misura rivolta a tutti i genitori, a prescindere dalla gestione previdenziale di appartenenza. È un contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
A partire dal 2020 il bonus è stato potenziato, ed è pari a:
- 3.000 euro per i nuclei familiari con Isee minorenni fino a 25.000 euro
- 2.500 euro per i nuclei familiari con Isee minorenni compreso fra 25.001 e 40.000 euro
- 1.500 euro per i nuclei familiari con Isee minorenni superiore a 40.000 euro
Il bonus asilo nido viene erogato direttamente dall’INPS con cadenza mensile direttamente al genitore che ha sostenuto la spesa, per ogni retta mensile pagata e documentata. Il contributo mensile non può mai eccedere la spesa effettivamente sostenuta.